Emanata la Legge comunitaria 2007/13, all’art. 10 comma c: le persone fisiche possono svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in Italia (“prevedere che l’esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB”) => viene di fatto recepito l’emendamento Benvenuto.