Durante il recepimento italiano della prima Direttiva MiFid, il 23 settembre 2006 viene trasmesso dalla Camera al Senato un disegno di legge che prevedeva che l’esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sarebbe stato riservato alle “banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni”. Se questo disegno di legge fosse stato approvato anche dal Senato avrebbe avuto come drammatica conseguenza l’eliminazione dal nostro Paese della figura del consulente finanziario “indipendente”.
L’intervento di NAFOP fu determinante.
L’associazione mise in atto un’azione di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche e delle autorità di vigilanza che portò in pochi mesi a far comprendere l’importanza della consulenza finanziaria prestata da soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Questa forte e paziente opera di sensibilizzazione portò il Parlamento, pochi mesi dopo, ad inserire nella legge di recepimento della normati va comunitaria la possibilità per i professionisti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti dal Ministero dell’Economia (sentite la Banca d’Italia e la Consob) di poter prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Nel nuovo Testo Unico della Finanza (TUF) venne quindi inserito l’art. 18 bis che apriva la strada ai consulenti indipendenti (oggi ribattezzati “autonomi”).
Dopo una decina d’anni, il 1° dicembre 2018 è divenuto operativo l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, in cui sono previste due nuove sezioni:
• Consulenti Finanziari Autonomi (CFA)
• Società di Consulenza Finanziaria (SCF).