di sorpresa i promotori finanziari e le reti distributive
Di diverso avviso le associazioni dei consulenti finanziari autonomo e delle Scf. «L’articolo 30 bis è il risultato di un’attenta considerazione da parte del legislatore delle istanze rappresentate da Nafop — spiega Luca Mainò, portavoce del consiglio direttivo Nafop —. La qualificazione dei consulenti finanziari indipendenti come professionisti intellettuali è desumibile da tutto il relativo background normativo e questo riconoscimento ha come immediata conseguenza che l’attività posta in essere dai consulenti finanziari indipendenti in luoghi diversi dal proprio studio professionale non identifica un’ipotesi di offerta fuori sede. Come tutti gli altri professionisti intellettuali il consulente finanziario autonomo deve poter usufruire anche di spazi differenti dal proprio studio e questo non mina in alcun modo la tutela del cliente ma sovviene alle sue esigenze, soprattutto quando è lui stesso a rappresentarle come tali». Nafop ritiene quindi quanto mai opportuna la scelta di inserire un articolo ad hoc, il 30 bis, ben distinto da quello dedicato alla diversa fattispecie dell’offerta fuori sede, proprio per sottolineare le differenze formali e sostanziali tra il consulente autonomo e l’ex promotore finanziario. «Per sopperire a eventuali problematiche relative alla vigilanza — prosegue Mainò — si ricorda che i consulenti autonomi sono già tenuti, sulla base del Regolamento Consob 17130, ad archiviare nello studio professionale tutti i documenti relativi alla propria clientela».
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